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La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è un atto amministrativo della Pubblica Amministrazione, a servizio di chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti a presentare una "relazione a firma di un professionista abilitato che asseveri le opere da compiersi. In seguito, la D.I.A. è diventata uno strumento estremamente potente, che è servito alla Pubblica Amministrazione per agevolare e snellire il procedimento relativo a pratiche edilizie, di minor peso urbanistico, sull'attività edilizia che si svolgeva sul proprio territorio. Con una D.I.A., infatti, si poteva ristrutturare il proprio appartamento, effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile e persino costruire nuovi edifici, qualora fosse presente un piano particolareggiato, ovvero in caso di demolizione e ricostruzione "fedele".

D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività

La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: comunicata alla Pubblica Amministrazione la propria intenzione ad avviare l'attività, il soggetto, generalmente decorsi 30 giorni può darvi inizio, dandone notizia. Entro i 30 giorni l'ufficio tecnico comunale può chiedere integrazioni o inibire l'inizio dei lavori per mancanza di documentazione o difformità rispetto alle norme vigenti e/o agli strumenti urbanistici.
La D.I.A. tuttavia non va confusa con un'autorizzazione, di fatti, essa è un'autodichiarazione del committente dei lavori accompagnata da una relazione asseverata da un tecnico (oltre i vari documenti da allegare), pertanto, risulta essere più responsabilizzante per il privato e per il tecnico, piuttosto che per la Pubblica Amministrazione che, nel caso di D.I.A., svolge un mero controllo dei requisiti.