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Progetti & Servizi S.r.l.
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L'Energy Manager ha il compito di supporto al decisore in merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti. Affinché l'Energy Manager possa svolgere questi compiti, occorre che l'incarico venga conferito in via ufficiale e che i responsabili delle varie sezioni dell'impresa o dell'amministrazione siano informati di questa iniziativa. Non necessariamente l’Energy Manager deve far parte della struttura dell’Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile qualora esista un’idonea competenza professionale interna. I soggetti che hanno l’obbligo di nomina dell’energy manager sono:

- le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali);

- le persone giuridiche (es. Associazioni, Fondazioni, Società per azioni, ecc.);

- gli enti pubblici anche non economici (es. Comuni, province, Unità sanitarie locali, Istituti autonomi case popolari, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);

Energy Manager

- altri soggetti privi di personalità giuridica (es. Associazioni non riconosciute, Società semplici, irregolari o, di fatto, Comprensori, Consorzi, ecc.).
Questi soggetti devono aver superato, nel corso dell’anno precedente, una soglia di consumi energetici che è fissata dalla legge:
- per Soggetti operanti nel settore Industriale: 10.000 tonnellate equivalenti di petroli per anno (tep/a);
- per Soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti 1000 tep/a.
1 tep  corrisponde a cira 5350 kWhe - 11600 kWht - 1200 m3 di gas.