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La legge italiana per la tutela delle lavoratrici madri è stata modificata con il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, denominato "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità". L'obiettivo del decreto è molto ampio (comprendendo anche i diritti della paternità) e si occupa non solo della tutela della salute e sicurezza sul lavoro per le lavoratrici gestanti e puerpere, ma anche del loro sostegno, ovvero di tutta la regolazione dei congedi, anche per il tempo post-parto. Un altro decreto del 12 luglio 2007 ha esteso tali tutele alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata.

La Maternità

Alcuni obblighi:
- non adibire al lavoro la lavoratrice-madre durante i due mesi precedenti la data (presunta) del parto e durante i tre mesi dopo il parto;
- non adibire la lavoratrice madre alle attività, come il trasporto, il sollevamento di pesi o i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri;
- valutare i rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici-madri e valutare in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro previsti.
Si prevedono precisi obblighi a carico del datore di lavoro al fine di tutelare la salute e la sicurezza della lavoratrice-madre per tutto il periodo relativo alla gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio. Tale tutela è prevista anche per le lavoratrici madri che hanno ricevuto bambini in adozione e affidamento, fino al compimento dei sette anni di età.