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La Formazione dei Lavoratori. Il 26 gennaio u.s. sono entrati in vigore gli Accordi sulla formazione dei datori di lavoro che svolgono la funzione di R.S.P.P., dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, dando così attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza.
Gli Accordi vanno a regolamentare la durata, i contenuti e le modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento sia per quanto riguarda i datori di lavoro, che per tutti i lavoratori.
L’Accordo Stato-Regioni (Formazione dei Lavoratori) del 21 dicembre 2011 disciplina la formazione per tutti i lavoratori e prevede due distinti momenti formativi:

4 ore di formazione generale, con programma e durata comuni per i diversi settore di attività;

4 ore minimo di formazione specifica, in relazione al settore di rischio effettivo presente in azienda, e rilevato in base alla classificazione ATECO di          
appartenenza.   
E’ previsto inoltre un aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i macrosettori di rischio.
nuova assunzione ha già una formazione specifica nello stesso “settore” d’appartenenza dell’Azienda che assume, allora non è obbligato a frequentare un nuovo corso di formazione. Sarà solo soggetto all’aggiornamento quinquennale.
Altro punto importante è la suddivisione interna della formazione: l’Accordo Stato-Regioni specifica che, se l’Azienda appartiene al macrosettore ad alto rischio, ma ha dipendenti che sono assimilabili a basso rischio, tali dipendenti non devono frequentare gli stessi corsi dei colleghi soggetti al corso di maggiore durata (es: gli impiegati di ufficio di un’azienda chimica).
Formazione Lavoratori.jpg
È previsto che il personale di nuova assunzione concluda il percorso formativo entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione. Tuttavia, se il personale di         

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